AICEC Agency for Cultural and Social interchange with Cuba

Capitolo III legge n. 118

Il capitolo III della legge n. 118 così recita:

Gli investimenti esteri godono della completa tutela e sicurezza giuridica, e non possono essere espropriati se non per ragioni di pubblica utilità o di interesse sociale, in conformità con la Costituzione, i trattati internazionali firmati da Cuba e con la legislazione vigente, con il dovuto indennizzo per il loro valore  commerciale stabilito di comune accordo.

Lo Stato garantisce il libero trasferimento all’estero in valuta liberamente convertibile, senza il pagamento di tasse o altri oneri, dei dividendi o profitti ottenuti dall’investitore straniero.

Gli investimenti esteri sono protetti nel paese contro le rivendicazioni di terzi che si accordano per diritto o contro  l’applicazione extraterritoriale delle leggi di altri stati, secondo le leggi cubane e  quanto dispongono i tribunali cubani.

Gli investitori stranieri possono vendere o trasferire i loro diritti allo Stato, alle parti in associazione o a terzi, previa autorizzazione del governo.

Gli investimenti stranieri sono soggetti a regime fiscale speciale stabilito dalla legge fino alla scadenza del periodo per il quale è stato autorizzato.

Le garanzie statali e i benefici concessi agli investitori per le loro partecipazioni resteranno invariate per tutto il periodo per il quale sono state concesse. L’autorizzazione data al principio dello sviluppo delle operazioni può essere prorogata dall’autorità che l’ha concessa, sempre se la richiesta della parte interessata verrà inviata prima della scadenza del termine.